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il notiziario dei genitori democratici della Lombardia

Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi

Martedì, 27 Novembre, 2007
inserito da paola

Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi
 

 

CAPO I
 

Art. 1
(Classificazione dei film)
 

1. La diffusione al pubblico, in qualsiasi forma, dei film come definiti dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e della loro pubblicità è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le seguenti disposizioni
 

 

Art. 2
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori)
 

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministero”, è istituita  la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, d’ora in avanti “Commissione”, che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell’articolo 3, comma 9.
 

2. La Commissione, articolata in tre Sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del  Ministro per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministro”, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di Sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro,  tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle Politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all’affermazione della dignità della persona, ed in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per Sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia, esperti di problemi dell’età evolutiva.
 

3. La Commissione dura in carica tre anni. L’organizzazione ed il funzionamento sono stabiliti con il regolamento di cui all’art. 6, comma 1.
 

4. La Commissione provvede, tra l’altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni ad essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.
 

 

 


Art. 3
(Sistema di classificazione)
 

1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:
 

a) tutelare i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori;
b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;
c) aiutare le famiglie ed i minori ad una fruizione corretta ed appropriata dello spettacolo cinematografico;
d) fornire un sistema semplice e chiaro d’individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film;
 

2. Ai fini della classificazione, occorre valutare, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi ed in relazione all’età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, ed in particolare: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
 

3.  I film di cui all’articolo 1 sono così classificati:
 

a)        film la cui visione è consentita a tutti;
b)        film la cui visione è vietata ai minori degli anni 10;
c)         film la cui visione è vietata ai minori degli anni 14;
d)        film la cui visione è vietata ai minori degli anni 18.
 

4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla diffusione medesima, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del film, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 ed adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell’opera, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell’avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l’attività di classificazione. Il Ministero provvede ad informare immediatamente la Commissione circa l’avvenuta comunicazione.
 

5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l’obbligo di indicare, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L’esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell’opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull’involucro del supporto.
 

6. L’esercente della sala ed il distributore commerciale del supporto provvedono ad impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell’opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
 

7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d’età individuata nella classificazione.
 

8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione a termini del comma 4, non possono essere diffusi, distribuiti, o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
 

9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni 18, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L’istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 6, comma 1. L’entità dei contributi in misura tale da coprire le  spese di funzionamento della Commissione, è fissata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero.
In via transitoria, per un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 6, le imprese di cui al comma 1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.
 

10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell’opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità ed il procedimento di convalida della classificazione dell’opera sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 6.
 

11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell’opera. Entro tre giorni dalla comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell’opera, che, nei tre giorni dalla ricezione dell’istanza, è sottoposta all’esame congiunto da parte delle Sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
 

12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della classificazione o da quella dell’attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.
 

 

Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)
 

1. Il Ministero, d’ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati ed assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio  della Commissione.
 
2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 ed interdice la diffusione al pubblico del film, fino a  quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 3.
 

3. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
 

4. Salva l’applicazione delle sanzioni penali,  l’esercente della sala cinematografica e il gestore dell’esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell’articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
 

5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell’arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, il raddoppio delle sanzioni ivi previste, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.
 

 

 

Art. 5
(Norme e sanzioni penali)
 

1. Il comma 2 dell’articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente: “Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia”.
 

2.  L’autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 668 del codice penale, sequestra l’opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 3 comporta il dissequestro dell’opera.
 

3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con le modalità di cui alla presente legge appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.
 

 

Art. 6
(Attuazione)
 

 

1. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono fissati l’ organizzazione ed il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall’articolo 3, comma 4 nonché stabiliti le modalità ed il procedimento di convalida di cui all’articolo 3, commi 9 e 10.
 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
3. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione.
 

 

 

CAPO II
 

Art. 7
(Sistema di classificazione videogiochi)
 

1. I produttori, gli importatori ed i distributori, anche attraverso le  loro associazioni di categoria  provvedono alla classificazione dei videogiochi utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco  in base  alle diverse fasce d’età dei minori ed al suo contenuto, ha  l’obiettivo di tutelare i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo  un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.
 

2. La classificazione avviene  in base ai contenuti del videogioco  ed alla sua idoneità ad incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all’età dei giocatori. La classificazione è fatta tenendo conto del  tema; del linguaggio; del grado di  violenza; delle immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; dei messaggi di tipo  discriminatorio in relazione a razza, religione,  sesso,  tendenze sessuali, nazionalità,  disabilità e comunque di  ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.
 

3. Il produttore, l’importatore ed il  distributore  hanno l’obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del videogioco  in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull’involucro del supporto.
 

4. Nel termine perentorio dei trenta giorni,  antecedente la diffusione, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato Media e Minori, presso il Ministero delle comunicazioni ( di seguito Comitato Media e Minori )  la classificazione del videogioco  e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell’opera.
5. Il Comitato Media e Minori, d’ufficio o su segnalazione, procede ad effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all’organismo europeo a ciò preposto  la riclassificazione del prodotto. L’Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni.
6. I distributori e i rivenditori commerciali  devono garantire le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
 

7.  I videogiochi privi di  classificazione ovvero oggetto di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti, o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
 

8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l’attività di  classificazione di cui al comma 1.
 

9. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e  3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
 
10. Salva l’applicazione delle sanzioni penali,i distributori ed i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000  euro.
 

11. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 

 

 

CAPO III
 

Art. 8
 (Abrogazioni  e disposizioni finanziarie)
 

 

1. Sono abrogati:
 

a) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1;
 

b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
 

c) l’articolo 77 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
 

 

2.  Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

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Audizione commissione cultura

Martedì, 27 Novembre, 2007
inserito da paola

Roma, 21 novembre 2007
AUDIZIONE del COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI Onlus (Cgd) presso la VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati nell’ambito del disegno di legge d’iniziativa governativa (n. 3014) recante “Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi”.
In primo luogo, il Coordinamento genitori democratici onlus (Cgd) ringrazia il presidente della Commissione Cultura, onorevole Folena, e il relatore, onorevole Tessitore, per l’invito a intervenire nell’ambito dell’indagine conoscitiva per l’esame in Comitato ristretto del disegno di legge d’iniziativa governativa n. 3014, recante “Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi”.
In ciò, viene raccolto l’auspicio più volte espresso che nell’iter di emanazione di una nuova normativa sulla revisione cinematografica fosse previsto il coinvolgimento anche delle associazioni degli utenti e dei genitori maggiormente rappresentative; in particolare, di un’associazione, quale il Cgd, che da oltre dieci anni, fin dalla introduzione della componente genitori, partecipa alla Commissione di Revisione Cinematografica.
Il Cgd ha già avuto modo di salutare con favore l’impianto del Disegno di legge in argomento,  poiché rappresenta una ulteriore tappa verso l’attuazione dell’articolo 21 della Costituzione, eliminando l’idea di censura che ancora gravava sulle opere cinematografiche rivolte ad un pubblico adulto.  In tal senso, a parere del Cgd, l’impostazione del Disegno di legge ha il merito di focalizzare l’attenzione dell’intera collettività sulla tutela dei minori e sulla promozione dei diritti dell’infanzia nel campo della comunicazione.
Il Cgd ritiene, infatti, che la tutela di bambini e ragazzi dall’accesso a contenuti illegali o nocivi nel campo della comunicazione debba essere perseguita soprattutto attraverso un potenziamento delle conoscenze e delle capacità dei genitori e di chi svolge funzioni educative, finalità su cui devono convergere sia le istituzioni pubbliche sia gli stessi operatori.
D’altra parte, non sembra che le innovazioni introdotte dal Disegno di legge facciamo venire meno le disposizioni del codice penale contro la diffusione di materiale osceno (vedi esplicito riferimento all’art. 528 del c.p. contenuto nell’art. 5 del disegno di legge); e neppure le ulteriori norme di rilevanza penale rivolte a contrastare l’istigazione all’odio, alla violenza, al razzismo, e così via.
In merito ai contenuti del Disegno di legge n. 3014, va ricordato che il dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi ha contribuito a porre in luce le criticità esistenti nell’attuale sistema di tutela, inducendo soggetti politici e culturali ad avanzare proposte di modifica della normativa vigente.
In particolare, è stata più volte evidenziata la composizione poco equilibrata delle Commissioni di revisione, la presenza numericamente significativa di rappresentanti delle categorie con interessi economici nel settore, che venivano in tal modo a trovarsi nella condizione, potenzialmente conflittuale, di giudicante e di giudicato.
A questo proposito, il Cgd auspica che nella formulazione finale della legge  - al fine di orientare le successive nomina da parte dei Ministeri interessati -  sia chiaramente esplicitato il principio che sancisce l’assoluta indipendenza formale e sostanziale dei membri della Commissione di classificazione dei film, in tutte le sue componenti, rispetto alle categorie economiche e professionali la cui autocertificazione è oggetto della valutazione stessa; ciò al fine di garantire la necessario autorevolezza e indipendenza della Commissione.
Sotto l’aspetto procedurale, inoltre, oltre ai casi già previsti dall’art. 3, comma 9, del disegno di legge, potrebbe essere previsto l’intervento della Commissione, in via preventiva rispetto all’uscita dei film nelle sale, anche in presenza di un “fumus” derivante dalle notizie sui contenuti della pellicola; questa previsione potrebbe, per inciso, portare ad aumentare i termini temporali perentori previsti dall’art. 3, comma 4.
Questa associazione, inoltre, concorda con l’assunzione di un sistema di classificazione dei film che responsabilizza in primo luogo le imprese di produzione e di distribuzione, sulla base di una procedura e di una griglia di valutazione che comprende criteri precisi e verificabili e da sottoporre a periodica revisione sulla base delle esperienze maturate. A questo fine, si ritiene opportuno prevedere che il Regolamento attuativo di cui all’art. 6 del Disegno di legge contenga anche uno schema di riferimento utile a favorire l’omogeneità dei comportamenti e dei criteri di valutazione, soprattutto nella prima fase di attuazione della nuova legge.
Una ulteriore riflessione, altresì, può essere dedicata alla previsione di cui all’art. 4, comma 1, che riserva alle associazioni “che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori” la titolarità della segnalazione al Ministero ai fini dell’avvio della procedura di accertamento di eventuali violazioni delle norme in materia di classificazione.
In Cgd, infine, indica alcuni ulteriori punti che ritiene meritevoli di attenzione nel corso dell’iter parlamentare  (facendo peraltro riferimento, a questo proposito, al documento relativo alla riforma delle norme in materia di revisione cinematografica approvato dal Consiglio nazionale degli utenti con delibera n. 14 del 2 aprile 2007):
-         fatto salvo il positivo superamento delle rigidità derivanti dall’attuale segmentazione dei limiti di età per i divieti (14-18 anni) attraverso l’individuazione dell’ulteriore fascia dei 10 anni, si possono prendere in considerazione anche ulteriori misure di limitazione che in taluni casi prevedano l’accompagnamento di un genitore anche in assenza di un divieto specifico (come avviene nei sistemi di classificazione adottati in altri Paesi);
-         l’urgenza di pubblicizzare adeguatamente i divieti dei film e di individuare regole più adatte alla diffusione di trailer cinematografici e televisivi;
-         il coinvolgimento degli utenti per una migliore conoscenza dei meccanismi della produzione e della lettura critica di un opera narrativa, anche attraverso l’introduzione di modalità e strumenti informativi affinché gli adulti, genitori o educatori, possano sostenere dal punto di vista psicologico eventuali immagini e contenuti potenzialmente nocivi per il minore;
-         una definizione delle misure sanzionatorie in grado di esercitare una effettiva funzione dissuasiva riguardo anche ai casi di lacunosa e non veritiera informazione agli utenti, ad esempio attraverso la previsione di sanzioni di tipo economico correlate al fatturato annuo dell’azienda produttrice oppure agli incassi della proiezione nelle sale e/o della programmazione in televisione e/o della vendita su supporti elettronici;
-         la promozione di iniziative rivolte ad accrescere il livello qualitativo e quantitativo delle produzioni dedicate a bambini e adolescenti, garantendo impulso e sostegno, anche economico, sia alle iniziative di produzione di opere audiovisive per i minori, in relazione alle diverse fasce di età; sia alla distribuzione di film per bambini e ragazzi.
Per quanto riguarda l’art. 7 del disegno di legge in argomento, riguardante il sistema di classificazione dei videogiochi, il Cgd ritiene che si tratti di materia meritevole di ulteriore approfondimento, anche al fine di evitare che, per un verso, si conferisca di fatto valore di norma ad un sistema di autoregolamentazione e, per altro verso, che si trovi ad essere penalizzata la diffusione di videogiochi a spiccata valenza didattica o formativa realizzati da istituti scolastici o da produttori indipendenti rispetto alle associazioni di categoria.
Né, per inciso, si può tacere l’esigenza di rivisitare con adeguata attenzione la procedura prevista dal comma 5 del citato art. 7, che appare a questa associazione particolarmente farraginosa a fronte dell’effettiva incisività degli esiti previsti: vale a dire, nel caso peggiore, la richiesta di riclassificazione del prodotto “all’organismo europeo a ciò preposto” (che non viene tuttavia più precisamente definito).

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Sintesi della riunione Fonags del 20/11/07

Martedì, 27 Novembre, 2007
inserito da paola

Sintesi della riunione Fonags del 20/11/07
 

 

Cari amici in breve le linee essenziali dell’ultima riunione del Fonags per quello che può riguardare l’attività dei singoli CGD.

Innanzitutto è stato ricordato  e quindi verbalizzato con preghiera di trasmissione, in inizio di seduta il profondo disappunto delle associazioni per la mancata risposta del Ministro e del sottosegretario De Torre alle richieste del Fonags relativamente agli OOCC territoriali.

Il direttore Stellacci ha  illustrato il recente decreto di ripartizione dei fondi stanziati con la finanziaria 2006 ( e quindi ora denaro in cassa!) relativamente al programma scuole aperte(CM. 29 agosto 2007) .

Si tratta di 34 milioni di euro di cui 3 milioni vanno alle scuole paritarie, i restanti 31 alle direzioni regionali proporzionalmente alla popolazione scolastica.

I progetti da svolgersi rigorosamente in orario extracurricolare devono attenere alle seguenti tematiche: approfondimento studio di Dante (sic), laboratori scientifici, attività motoria e sportiva, cultura e storia locale, apprendimento della musica, discipline artistiche. Sono stanziati (all’interno dei 31 milioni) 8 milioni per il funzionamento delle scuole.

I progetti devono pervenire entro il 21 dicembre e gli indicatori per la valutazione vanno dal premiare le scuole nelle zone a rischio, alla collaborazione con gli EE.LL ed associazioni, alle reti di scuole, al livello di partecipazione previsto delle componenti scolastiche.

Abbiamo chiesto che la circolare esplicativa premi anche i progetti di formazione dei genitori.

La verifica in itinere e a fine progetto verrà fatta da un gruppo nazionale in contatto con i Forags, le consulte provinciali e gli EE.LL.

Per l’ordinanza sul decreto per il recupero dei debiti ho espresso tutte le nostre rimostranze sulla mancata consultazione preventiva delle associazioni genitori e studentesche.

Sui contenuti. Il vulnus per noi rappresentato dalla possibilità data alle famiglie di non “avvalersi” degli interventi di recupero della scuola per provvedere privatamente è stata data un’interpretazione garantista: la scuola cioè si tutela facendo firmare ai genitori un’eventuale dichiarazione di non volersi servire dei servizi offerti dalla scuola, ma i debiti vanno “saldati” esclusivamente  a scuola e non con certificazioni estemporanee.

 

Gli elementi positivi sono l’obbligo della scuola  a comunicare in itinere con le famiglie e il provvedere obbligatoriamente a corsi di recupero. Trasparenza della valutazione quindi e obbligo a provvedere dell’istituzione pubblica.

I corsi non dovranno essere inferiori alle 15 ore e da svolgersi rigorosamente in orario extracurricolare secondo le modalità che le scuole in autonomia sceglieranno.

Il personale da impegnare per il recupero (per cui sono stanziati 210 milioni della finanziaria in discussione) : prioritariamente i docenti della classe, in seconda battuta i docenti della scuola o della rete di scuole; solo se senza oneri per la scuola si può prevedere il ricorso ad associazioni no profit.

E’ chiaro che ora le strategie di recupero andranno a connotare i POF e che dovremo controllare che siano presenti.

A gennaio verrà avviato il primo monitoraggio nazionale che raccoglierà anche le esperienze territoriali e delle associazioni dei genitori.

E’ stata aperta una casella di posta elettronica per segnalare dubbi o quesiti presso il Ministero ed è recuperodebiti@istruzione.it .

Quanto alle nuove Indicazioni nazionali il prof. Ceruti che ha presieduto la commissione ha potuto dedicarci solo 5 minuti (reali e non metaforici) e quindi non è stato possibile discutere di alcunché.

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