Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi
Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi
CAPO I
Art. 1
(Classificazione dei film)
1. La diffusione al pubblico, in qualsiasi forma, dei film come definiti dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e della loro pubblicità è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le seguenti disposizioni
Art. 2
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministero”, è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, d’ora in avanti “Commissione”, che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell’articolo 3, comma 9.
2. La Commissione, articolata in tre Sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministro”, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di Sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle Politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all’affermazione della dignità della persona, ed in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per Sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia, esperti di problemi dell’età evolutiva.
3. La Commissione dura in carica tre anni. L’organizzazione ed il funzionamento sono stabiliti con il regolamento di cui all’art. 6, comma 1.
4. La Commissione provvede, tra l’altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni ad essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.
Art. 3
(Sistema di classificazione)
1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:
a) tutelare i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori;
b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;
c) aiutare le famiglie ed i minori ad una fruizione corretta ed appropriata dello spettacolo cinematografico;
d) fornire un sistema semplice e chiaro d’individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film;
2. Ai fini della classificazione, occorre valutare, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi ed in relazione all’età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, ed in particolare: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
3. I film di cui all’articolo 1 sono così classificati:
a) film la cui visione è consentita a tutti;
b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 10;
c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 14;
d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 18.
4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla diffusione medesima, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del film, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 ed adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell’opera, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell’avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l’attività di classificazione. Il Ministero provvede ad informare immediatamente la Commissione circa l’avvenuta comunicazione.
5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l’obbligo di indicare, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L’esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell’opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull’involucro del supporto.
6. L’esercente della sala ed il distributore commerciale del supporto provvedono ad impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell’opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d’età individuata nella classificazione.
8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione a termini del comma 4, non possono essere diffusi, distribuiti, o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni 18, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L’istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 6, comma 1. L’entità dei contributi in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, è fissata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero.
In via transitoria, per un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 6, le imprese di cui al comma 1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.
10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell’opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità ed il procedimento di convalida della classificazione dell’opera sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 6.
11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell’opera. Entro tre giorni dalla comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell’opera, che, nei tre giorni dalla ricezione dell’istanza, è sottoposta all’esame congiunto da parte delle Sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della classificazione o da quella dell’attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.
Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero, d’ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati ed assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.
2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 ed interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 3.
3. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
4. Salva l’applicazione delle sanzioni penali, l’esercente della sala cinematografica e il gestore dell’esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell’articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell’arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, il raddoppio delle sanzioni ivi previste, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.
Art. 5
(Norme e sanzioni penali)
1. Il comma 2 dell’articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente: “Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia”.
2. L’autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 668 del codice penale, sequestra l’opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 3 comporta il dissequestro dell’opera.
3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con le modalità di cui alla presente legge appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.
Art. 6
(Attuazione)
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono fissati l’ organizzazione ed il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall’articolo 3, comma 4 nonché stabiliti le modalità ed il procedimento di convalida di cui all’articolo 3, commi 9 e 10.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
3. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione.
CAPO II
Art. 7
(Sistema di classificazione videogiochi)
1. I produttori, gli importatori ed i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria provvedono alla classificazione dei videogiochi utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d’età dei minori ed al suo contenuto, ha l’obiettivo di tutelare i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.
2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco ed alla sua idoneità ad incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all’età dei giocatori. La classificazione è fatta tenendo conto del tema; del linguaggio; del grado di violenza; delle immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; dei messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque di ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.
3. Il produttore, l’importatore ed il distributore hanno l’obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull’involucro del supporto.
4. Nel termine perentorio dei trenta giorni, antecedente la diffusione, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato Media e Minori, presso il Ministero delle comunicazioni ( di seguito Comitato Media e Minori ) la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell’opera.
5. Il Comitato Media e Minori, d’ufficio o su segnalazione, procede ad effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all’organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L’Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni.
6. I distributori e i rivenditori commerciali devono garantire le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
7. I videogiochi privi di classificazione ovvero oggetto di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti, o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l’attività di classificazione di cui al comma 1.
9. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
10. Salva l’applicazione delle sanzioni penali,i distributori ed i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.
11. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO III
Art. 8
(Abrogazioni e disposizioni finanziarie)
1. Sono abrogati:
a) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1;
b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
c) l’articolo 77 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
